L’applicazione del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. si traduce nella formalizzazione di una serie di documenti atti a comprovare l’assolvimento degli obblighi normativi.
I Documenti, spesso intesi quali mero assolvimento di carattere burocratico, in sede di giudizio sono vincolanti nei contenuti, con responsabilità penale del Datore di Lavoro.
Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il primo e più importante documento, obbligo non delegabile del Datore di Lavoro.
Sicurcenter S.r.l. non utilizza software per la redazione di documenti, che possono essere considerati generalmente completi, ma che non rispondono alle realtà cui si riferiscono o prevedono soluzioni operative non sempre perseguibili. Provvede invece alla redazione/aggiornamento di un Documento di Valutazione dei rischi completo, che fotografa perfettamente la realtà aziendale (luoghi di lavoro e mansioni lavorative), ne considera il contesto per l’individuazione delle soluzioni migliorative più opportune, prevede la condivisione ed approvazione congiunta del Documento con il Datore di Lavoro.
L’interesse aziendale non è riferibile solo al costo per la redazione del DVR, ma anche è soprattutto ai suoi contenuti (completezza ed esaustività, attuabilità delle soluzioni individuate, anche nell’ottica del rapporto costo/benefici).
Contattaci per un preventivo, potrai richiedere maggiori chiarimenti e conoscere i nostri esperti di Roma nella redazione di DVR e DUVRI.
Documentazione:
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (comprensivo del piano di miglioramento):
Il documento è punto di partenza per la pianificazione delle diverse attività necessarie al mantenimento di idonei livelli di sicurezza.
Nel rispondere appieno al dettato normativo (vedi anche punto successivo), prevede un’analisi e valutazione di tutti i rischi, attraverso:
– l’individuazione dei pericoli potenziali
– la valutazione dei rischi ad essi connessi
– un piano di miglioramento, contenente le indicazioni utili agli adempimenti normativi e alla eliminazione/riduzione dei rischi. L’approvazione del Documento è prevista previa la condivisione del medesimo con il Datore di Lavoro, comunque Responsabile penalmente dei contenuti del medesimo.
Nel caso di condizioni di non facile o immediata soluzione, può rendersi necessario uno studio di fattibilità per l’adeguamento, ovvero un’analisi approfondita della problematica per valutare tutte le migliori ed opportune soluzioni da programmare, definitive o transitorie (ove si rendesse necessaria una programmazione degli interventi, determinata dalla complessità tecnica dei medesimi o dal contesto finanziario), nel contesto del miglior rapporto costo/benefici.
Valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato:
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è prevista dall’art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/08, in cui è stato esplicitato con chiarezza, all’art. 28, che la valutazione dei rischi “[…] deve riguardare tutti i rischi […] tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,[…]”.
Successivamente il D.Lgs 106/09 ha introdotto il c. 1-bis dell’art. 28, che afferma che “La valutazione dello stress lavoro-correlato […] è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque […] a far data dal 1° agosto 2010”, scadenza poi prorogata al 31 dicembre 2010.
In data 17 novembre 2010 la Commissione Consultiva Permanente ha ratificato un percorso metodologico, redatto secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio Stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati; viene previsto che la data di scadenza, con ultima proroga al 31 dicembre 2010, sia da intendersi come data di avvio delle attività di valutazione
Le linee guida elaborate e rese disponibili dalla Commissione Consultiva Permanente, sono state successivamente integrate dal percorso metodologico elaborato dall’Inail (ex Ispesl) che il 19 maggio 2011 ha reso disponibile un metodo unico integrato per la gestione e la valutazione del rischio, e che costituiscono il criterio di valutazione da adottare.
DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:
Il documento rappresenta un’integrazione della Valutazione dei Rischi, da prevedere nel caso di compresenza di attività lavorative, per attività concesse in appalto a terzi, che possano determinare rischi da interferenze.
Il Documento è considerato essere parte integrante di un contratto d’appalto ed è generalmente sempre da prevedere, a meno di attività in appalto di natura intellettuale o di diversa indicazione sul contratto che consenta di escludere, per ragioni organizzative, procedurali, etc, la compresenza e/o interferenza delle diverse attività.
L’eventuale non obbligatorietà di redazione del DUVRI non esime il Committente dalle responsabilità in materia, dagli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione (ex art. 26 del D. Lgs. 81/08) e dall’obbligo di predisporre attività di coordinamento per la sicurezza (ovvero dell’attività finalizzata alla informazione sul contesto aziendale e sulle procedure previste, di interesse per la tutela della salute e sicurezza dei presenti)
Piano di gestione delle emergenze:
Il documento, redatto in rispondenza ai contenuti del D.M. 10 marzo 1998 n. 64 ed al D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii., contiene tutte le informazioni e procedure utili alla gestione delle emergenze (prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze).
Il Documento deve essere redatto a misura dell’attività lavorativa e nascere da un’attenta analisi di:
– strutture, impianti e attrezzature presenti
– attività e processo lavorativo
– impianti ed attrezzature di emergenza presenti e/o da prevedere
– attività di coordinamento con altre realtà eventualmente presenti, al fine di predisporre procedure condivise
Il Documento dovrà inoltre contemplare l’organizzazione aziendale utile all’attuazione delle procedure (numero componenti la squadra di emergenza e ruoli funzionali) e l’informazione/addestramento del personale.